Aggiornamento Green Pass 26 novembre 2021: a il 6 dicembre 2021 entra in vigore il nuovo decreto legge che prevede il cosiddetto “super Green pass” o “greenpass rafforzato”. Il decreto estende tra l’altro l’obbligo vaccinale anche a nuove categorie tra cui personale scolastico e forze di polizia.

Mi arrivano via mail diverse domande sul green pass da parte di molti utenti che non hanno avuto modo di reperire informazioni ufficiali o attendibili sull’ormai famigerato certificato verde Covid 19, strumento di settimana in settimana sempre più necessario per avere accesso ad attività vitali quali per esempio il mondo del lavoro.

Ho pensato dunque di organizzare in questa pagina una guida sul green pass che possa essere d’aiuto a voi lettori.

Cos’è il Green Pass (certificazione verde Covid19)?

La Certificazione verde digitale è stata introdotta con regolamento (UE) 2021/953 per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

Il certificato verde digitale contiene  un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità e attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19.  In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile.

In Italia si è scelto di estendere l’utilizzo del Green Pass obbligatorio anche per diverse attività

Tutti i decreti sul green pass

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 – Super Green Pass

Il Dl 26/11/2021 prevede:

  • Estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose dal 15 dicembre 2021 con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
  • Obbligo vaccinale per nuove categorie dal 15 dicembre 2021:  personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
  • Obbligo di mostrare il green pass anche nei seguenti settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
  • Riduzione della durata del green pass dai 12 mesi, a 9 mesi.
  • Obbligo di mostrare il green pass rafforzato (ottenibile solo da vaccinati o guariti dal COVID) nei seguenti casi: spettacoli; eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e discoteche; cerimonie pubbliche.
  • Vengono rafforzati i controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli, ed hanno l’obbligo di redigere una relazione settimanale da inviare al Ministro degli Interni.
  • Si prevede un potenziamento della campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 – Green Pass nei luoghi di lavoro

Il Dl 127 del 21/09/21 convertito in legge dalla l. 165 del 19 novembre 2021 estende l’obbligo del green pass ai luoghi di lavoro. In particolare prevede:

  • Il lavoratore senza green pass viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, in ogni caso, senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
  • Nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro è legittimato a sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, in ogni caso per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
  • Sono previste sui luoghi di lavoro campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione.
  • Sono previste sanzioni amministrative da euro 600 a euro 1.500 per i lavoratori che accedono nei luoghi di lavoro in assenza di green pass, mentre i datori di lavoro che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.
  • Sono esenti da green pass: i bambini sotto i 12 anni; coloro che risultano esentati per motivi di salute dalla vaccinazione, e l’esenzione sia comprovata da idonea certificazione medica; i cittadini sottoposti al vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar (certificazione valida fino al 30 settembre 2021).
  • Sono previsti tamponi gratuiti in favore dei soggetti fragili che non possono vaccinarsi. Per tutte le altre categorie di cittadini i prezzi sono stati calmierati: 8 euro per gli under 18, 15 euro per tutti gli altri.

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

Tale decreto disciplina l’accesso alle scuole, o più precisamente l’accesso presso ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (ivi incluse le strutture ove si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore) obbligando a mostrare il green pass. In particolare le norme prevedono:

  • L’obbligo di possedere e mostrare la certificazione verde per chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative ad eccezione dei bambini, degli alunni e degli studenti nonché dei frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
  • La verifica del possesso del Green Pass da parte del prestatore di lavoro spettta al dirigente scolastico e ai responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative. In ipotesi ove l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
  • L’obbligo di possesso ed esibizione del green pass a chiunque acceda alle Università. La verifica spetta ai responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con controlli a campione secondo modalità decise dai singoli atenei. Anche in questo caso, nell’ipotesi ove l’accesso alle strutture risulti motivato da ragioni di servizio, ovvero di lavoro, l’accertamento sul rispetto delle prescrizioni deve essere compiuto, altresì, dai rispettivi datori di lavoro.
  • L’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice presso le strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie (RSA e simili).
  • Esenzione dal green pass per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale, in base ad idonea certificazione sanitaria rilasciata in linea coi criteri definiti mediante circolare del Ministero della Salute.

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Il decreto prevede tra l’altro:

  • L’obbligo del Green pass per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari. Il personale scolastico che non posseggono e mostrino il green pass quando richiesto è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
  • Obbligo di green pass per accedere ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Il dl 105/21 convertito con l.23 luglio 2021, n. 105 prevede:

  • E’ obbligatorio il gren pass per accedere ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; Sagre e fiere, convegni e congressi; Centri termali, parchi tematici e di divertimento; Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; Concorsi pubblici; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

Qual’è la differenza tra Super Green Pass (Green Pass rafforzato) e Green Pass base?

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Il Super Green Pass indica la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.

Dove comprare il green pass?

Il green pass non si acqusta ma viene rilasciato in forma gratuita a chi ne ha diritto.

Tuttavia esistono ancora oggi canali social che potrebbero offrire green pass promessi come originali  e perfettamente funzionanti al costo che varia dai 100 ai 500 euro pagabili con paypal, bitcoin e altre forme di pagamento.

Consiglio vivamente di non farsi tentare nel compiere un gesto tanto pericoloso quanto probabilmente stupido: comprare un Green Pass falso ed usarlo può configurare il reato di truffa, cioè un reato penale. Inoltre non è assolutamente certo che una volta acquistato e pagato poi funzioni. Sembra abbastanza probabile che un’occasione del genere sia una manna dal cielo per far soldi facili a truffatori che operano in rete e una volta pagato sarà  piuttosto difficile rintracciare il venditore per farsi restituire il maltolto.

Inoltre i canali  che vendono green pass sono continuamente monitorati dalla Polizia Postale ed è evidente che il rischio di passare un guaio penale è piuttosto alto oltre a perdere una cifra in danaro più o meno rilevante.

Infine lo Stato sta mettendo a disposizione piattaforme che rendono inutile un eventuale acquisto di un fake green pass : in particolare nella scuola il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato direttamente nella piattaforma nazionale per il controllo del green pass al personale scolastico, ed in un secondo momento anche per il personale tutto della Pubblica Amministrazione.